Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per il voto in Italia per il referendum del 22 e 23 marzo 2026

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. l, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro sabato 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

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